Sismabonus e classificazione del Rischio Sisimico degli edifici
a cura dell'ing. Bruno Larosa

Con la Legge di Bilancio 2017, approvata il 21/12/2016, è stato istituito il regime delle agevolazioni fiscali finalizzate alla riduzione del rischio sismico degli edifici: il cosiddetto "sismabonus". Lo strumento attuativo di tale incentivo è costituito dal Decreto MIT n. 58 del 28/02/107 in cui sono riportatele Linee guida per la  Classificazione del rischio sismico delle costruzioni,con le quali si dà di fatto il via all’operatività degli incentivi. Pertanto dal 01/01/2017 e fino al 21/12/2021 è possibile detrarre dall’imposta sul reddito, in cinque anni, le spese sostenute, in percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori.

Nelle singole unità immobiliari, a destinazione sia residenziale che produttiva, si parte da unadetrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro.
Negli edifici condominiali, si parte dalla detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e sipuò salireal 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delleunità immobiliari che compongono l'edificio.

Per valutare la classe di rischio occorre riferirsi alle citate linee guida, le quali individuano otto classi, A+, A, B, C, D, E, F, G, dove "A+" indica il rischio minore, mentre "G" è la classe con il maggior livello di rischio. Sono previste inoltre due differenti metodologie di valutazione:

-    Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio. Questo è indicato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale;
-    Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. Esso è basato sull'applicazione dei metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 2008 e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione sia nello stato di fatto, sia nello stato conseguente all’intervento progettato.
L’attribuzione della classe di rischio secondo il metodo semplificato si basa esclusivamente sulla la pericolosità del sito, individuata attraverso la zona sismica di appartenenza cosi comedefinita dall’OPCM 3274/2003 (Zona 1, 2 , 3  o 4), e sulla classe di vulnerabilità, funzione della tipologia di muratura.
L’attribuzione secondo il metodo convenzionale è invece più articolata e fa riferimento a due parametri: la perita annuale media attesa (PAM) che tiene conto delle perdite economiche associate agli elementi strutturali e non, e l’indice di sicurezza (IS-V) che tiene conto delle PGA in termini di capacità e domanda. Con il metodo convenzionale occorre quindi necessariamente effettuare un’analisi sismica globale, predisponendo a monte un’adeguata campagna di indagini strutturali e geotecniche, valutando gli effetti di sito associati alla localizzazione, morfologia e litologia del terreno.

Per quanto concerne le professionalità competenti ad effettuare la classificazione del rischio, in una prima versione del D.M. n.58 tale possibilità era limitata ai soli ingegneri e architetti.  In seguito alle proteste del Consiglio Nazionale dei Geometri, il MIT con successivo decreto ha apportato delle modifiche al provvedimento originario (art. 3), aprendo alle varie categorie, consentendo  l’asseverazione della classe di rischio sismico ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale….. secondo le rispettive competenze professionali”. Tuttavia i  geometri saranno vincolati ad applicare il metodo semplificato nei limiti di utilizzo previsti e quindi edifici in muratura soggetti ad interventi di tipo locale, escludendo  ad esempio edifici in muratura da sottoporre ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico, per i quali occorre applicare il metodo convenzionale che prevede l’utilizzo delle analisi sismiche previste dalle NTC08, fuori quindi dalle loro competenze.

Un aspetto interessante annunciato dal decreto è la possibilità della cessione del credito ai fornitori per chi non potrà sostenere la spesa, ma per questo occorrerà attendere uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

E' prevista inoltre l’istituzione di una Commissione permanente di monitoraggio, presso il Consiglio Superiore dei  Lavori Pubblici, incaricata di valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio.



Questo sito per offrire i propri servizi utilizza cookies, navigando sul sito ne autorizzi l'uso. Informazioni CHIUDI