Intervista al Consigliere Nazionale D. Condelli sull'equo compenso
1) Consigliere Condelli, é importante fare chiarezza per evitare informazioni svianti, il parere 1463 di Dicembre 2024 del Consiglio di Stato pone veramente un "game over" all'equo compenso?
Io direi che è proprio il contrario. Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36» è stato adottato in attuazione dell’art. 1, comma 4, settimo periodo, della legge delega n. 78 del 2022 che prevedeva che entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice – la possibilità di apportare “le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune”, mediante decreto legislativo, previa sottoposizione all’esame della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.
Orbene, la relazione illustrativa allegata allo schema esplica in maniera chiara che il primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. equo compenso. In particolare, analizzando le criticità interpretative emerse in sede di giustizia amministrativa si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso.
Il parere del Consiglio di Stato, reso sullo schema di Decreto, specifica che è prevista una disciplina speciale per l’applicazione dell’equo compenso prevista nel Codice dei Contratti, sulla quale evidenzia che non c’è “nulla da osservare”, condividendo pertanto la formulazione proposta.
2) Ci spiega quindi la disciplina speciale dell'equo compenso prevista nel Correttivo del Codice dei Contratti cosa prevede e cosa muterà rispetto a prima?
Per esplicare la nuova formulazione, che diventerà obbligatoria in quanto sarà inserita nel Codice dei Contratti 36/2023, è necessario chiarire che verrà fatta una sostanziale differenziazione tra i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140.000,00 euro e quelli di importo superiore.
Per gli affidamenti diretti, che non sono procedure di gara, l’assegnazione sarà effettuata con la possibilità di indicare un ribasso non superiore al 20% (rientrante perfettamente nella formulazione proposta dal CNI, ovvero il ribasso sulle sole spese) in quanto il corrispettivo da porre a base di gara è sempre dato dalla somma del compenso e delle spese ed oneri accessori.
Per quanto riguarda l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore, l’aggiudicazione deve avvenire sempre con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, utilizzando una formula esponenziale per l’attribuzione dei punteggi, basata sul ribasso medio, che non può essere predeterminato da nessuno degli operatori economici che partecipano alla gara di appalto, garantendo pertanto una maggiore trasparenza nella procedura.
3) Quali sono i prossimi passi che l'iter legislativo prevede e quale i prossimi passi che il CNI compirà verso la compiutezza del percorso?
Lo schema di Decreto dovrà ricevere il parere della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari e solo successivamente potrà essere pubblicato, diventando parte integrante del Decreto 36/2023. Dal punto di vista del Consiglio Nazionale, il passaggio successivo è l’aggiornamento dell’allegato I.13 e conseguentemente del D.M. 17 giugno 2016. Tale aggiornamento non è più rimandabile in quanto nel corso degli anni si sono rese necessarie una serie di prestazioni professionali nuove ed aggiuntive non presenti nel Decreto del 2016, per le quali è necessario prevedere il corrispettivo a tutela del professionista e delle Stazioni Appaltanti. Nella nuova formulazione sarà necessario tenere in conto le previsioni del Decreto 36/2023 in merito all’applicazione dell’equo compenso, al fine di allineare tutte le fonti legislative e regolamentari.