COLLAUDO STATICO E RICHIESTA TERNA DI COLLAUDATORI

L’art. 7 della legge 1086/1971  dispone che tutte le opere in cemento armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica che assolvono una funzione statica devono essere sottoposte a collaudo.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente.

Quando peraltro non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere all'Ordine provinciale degli Ingegneri o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali andrà a scegliere il collaudatore.

L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI COLLAUDATORI DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA DEL PORTALE

Si ricorda che l'unico requisito richiesto per l'inserimento nell' “Elenco dei collaudatori di opere strutturali" è rappresentato dall'iscrizione all'Albo Sezione A Settore Civile-Ambientale da almeno dieci anni. 


 

I nuovi criteri per l'iscrizione nell'Albo dei Collaudatori 
 


Modulo di Richiesta Terna di Collaudatori
(si prega di utilizzare il modulo senza apportare modifiche alla struttura dello stesso,
il modulo opportunamente compilato e con marca da bollo
va consegnato IN ORIGINALE presso i nostri Uffici
)

Notifica nomina collaudatore

 

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